Lega Nazionale per la Difesa del cane-sezione Padova

Statuto

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE  “LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZIONE DI PADOVA APS”

 

 

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita l’associazione denominata: “Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Padova-Rifugio di Rubano, Associazione di Promozione Sociale - (o APS)” in breve, “LNDC APS – Sezione di Padova e di seguito, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Rubano (PD), Via Palù, 48, e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio direttivo con successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. L’utilizzo della denominazione "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE DI PADOVA e di ulteriori segni distintivi registrati potrà avvenire solo una volta che l’associazione sia regolarmente iscritta nel Registro degli associati della “LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE” o qualora sia stata debitamente autorizzata per iscritto dalla stessa Associazione Nazionale e, in ogni caso, secondo limiti e modalità meglio disciplinate nel Regolamento e per le finalità previste statutariamente.

5. L’associazione gode di piena autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile, fiscale, negoziale e processuale rispetto all’Associazione Nazionale e rispetto a tutte le altre Sezioni territoriali. La Sezione è, infatti, dotata di propri organi, in tutto autonomi, ed è rappresentata di fronte ai terzi e in giudizio dal proprio Presidente.

 

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L’associazione, in particolare, persegue le finalità della tutela degli animali di ogni genere e specie, della prevenzione del randagismo, della salvaguardia della natura e dell’ambiente e della lotta alla zoomafia per il rispetto della legalità. Inoltre, postula e diffonde l’unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie debba rientrare in una cultura protezionistica globale. L’associazione, inoltre, in linea con le proprie finalità, valorizza e promuove la scelta vegana e vegetariana.

 

Art 3 – Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui alla lettera e) (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ... nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo), c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l’associazione intende operare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:

• provvedere alla protezione degli animali, difendendoli da ogni crudeltà e abuso;

• realizzare e gestire rifugi, oasi o altre strutture specializzate (anche di enti terzi e in convenzione con enti pubblici) per animali abbandonati, maltrattati, sequestrati e, in generale, in difficoltà;

• sostenere un movimento di opinione pubblica a tutela degli animali e del loro habitat attuando iniziative, comprese quelle editoriali, atte a diffondere una cultura animalista e antispecista, nell’ottica degli attuali orientamenti filosofici;

• promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione e informazione volte a perseguire un corretto rapporto uomo - altri animali e il benessere animale;

• promuovere, partecipare o realizzare progetti di educazione e formazione in difesa dell’ambiente e del benessere animale;

• attuare una corretta politica di controllo delle nascite e identificazione degli animali, anche mediante la realizzazione di interventi e campagne di sterilizzazione e microchippatura;

• collaborare con le autorità preposte alla protezione degli animali di ogni genere e specie e alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale, anche attraverso i nuclei di "Guardie Zoofile";

• collaborare con le Istituzioni locali all’analisi e all’applicazione di soluzioni a problematiche attinenti al campo della natura, dell’ambiente e della protezione degli animali;

• intraprendere, anche in collaborazione con le Autorità e con le altre Associazioni o Enti protezionistici, iniziative finalizzate all’abolizione della vivisezione e di ogni forma di sperimentazione e sfruttamento animale, della caccia e della pesca, delle produzioni animali, dell’allevamento, del commercio, degli spettacoli con gli animali e dell’utilizzo e sfruttamento di qualsiasi essere vivente;

• intraprendere, nei casi di violazione dei diritti animali e dell’ambiente e, in particolare, nelle ipotesi di reati correlati a tali violazioni, le opportune azioni amministrative e giudiziarie, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, diffide, denunce, costituzioni di parte civile, impugnazioni di provvedimenti amministrativi e tutto quanto necessario allo scopo;

• svolgere ogni altra attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali di interesse generale.

 

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

 

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 6 – Associati

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato. Il numero minimo di associati è quello previsto dal Regolamento generale adottato dall’Associazione Nazionale.

3. Gli associati sono suddivisi in ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

• sono associati ordinari coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata la quota annuale, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;

• sono associati sostenitori coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata una quota annuale maggiore, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;

• sono associati benemeriti coloro che, avendo prestato un attivo contributo personale alla vita dell’associazione, presentata domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata una quota maggiore rispetto alle precedenti, vengono ammessi a farne parte dallo stesso;

• il Consiglio direttivo conferisce la tessera di "associato onorario" a vita a persone che si sono particolarmente distinte per meriti attinenti agli scopi perseguiti dall’associazione.

4. Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

5. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo nella prima seduta utile, o da uno o più consiglieri ove sia/siano stati incaricato/i con apposita delibera consiliare, e viene comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto la comunicazione viene comunicata entro 30 (trenta) giorni all’interessato.

6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

 

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

2. In particolare, l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota sociale né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

4. La quota sociale è annuale (1 gennaio - 31 dicembre), non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o, in ogni caso di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. La quota versata da chi si iscrive nell’ultimo trimestre dell’anno in corso è valida ad ogni effetto sia per l’anno sociale in corso che per l’anno sociale successivo.

5. Ciascun associato, purché in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, ha diritto a:

a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) essere informato sulle attività dell’associazione;

c) partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d) conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda motivata al Consiglio direttivo, il quale decide entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La consultazione dei libri sociali viene esercitata presso la sede dell’associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo;

f) recedere in qualsiasi momento.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali ed il Regolamento Generale adottato dall’Associazione Nazionale;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota sociale;

d) astenersi dal partecipare a manifestazioni pubbliche o politiche e dall’assumere iniziative in pubblico o a mezzo di organi di diffusione, che siano in contrasto con i principi ispiratori dell’associazione. Resta fermo il divieto di partecipare a manifestazioni di sostegno a movimenti o partiti politici facendo uso, in qualsiasi modo, dei segni distintivi dell’associazione;

e) mantenere sempre un comportamento in linea con le finalità e i principi ispiratori dell’associazione.

 

Art. 8 – Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno, scioglimento dell’associazione o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

3. La cessazione del rapporto associativo non comporta la restituzione della quota sociale o di altre somme eventualmente versate all’associazione nonché di ogni altro apporto in natura, che comunque non è ripetibile. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

4. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

6. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente della presente associazione.

7. L’Assemblea, rispettando il principio del contraddittorio, delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a propria difesa dall’interessato. Qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea può richiedere un parere meramente consultivo e non vincolante al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

 

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L’associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. L’associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Essa può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente co. 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

 

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) l’Organo di controllo e l’Organo di Revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Gli Organi sociali hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

 

Art. 11 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’associazione rispondono, oltre all’associazione stessa, personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’Organo di controllo e di Revisione legale dei conti (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

 

Art. 12 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza degli associati.

2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da un presidente eletto dalla stessa.

4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può portare fino ad un massimo di 2 (due) deleghe.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che abbiano acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

 

Art. 13 - Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio direttivo ai sensi dell’art. 17, co. 6;

b) eleggere e revocare quando previsto dalla legge, l’Organo di controllo e/o di Revisione legale dei conti, se nominati o previsti per legge o per statuto;

c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione ed il bilancio preventivo se previsto, predisposti dal Consiglio direttivo;

d) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto, ai regolamenti o alla legge;

f) deliberare, rispettando i quorum previsti dall’art. 14, punti 5 e 6, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o di esclusione degli associati dalla stessa, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;

i) esaminare e decidere, in ultima istanza, in merito alle controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare in merito alle modifiche dello statuto, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell’associazione;

b) deliberare lo scioglimento dell’associazione.

 

Art. 14 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o telefax o con altro mezzo, anche elettronico, purché idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione e mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione o affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione.

3. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la data della prima convocazione.

4. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

7. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, presenti in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci.

10. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

11. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che approvano il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

12. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

13. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione, a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è trascritto nel libro delle Assemblee degli associati e conservato presso la sede dell’associazione. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.

 

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da 5 (cinque) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Esso elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente e il tesoriere. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i Consiglieri sono sempre rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I consiglieri non possono ricoprire cariche politiche né candidarsi ad elezioni politiche e/o amministrative a livello nazionale, regionale e locale, né possono aderire ad organizzazioni che svolgono attività in contrasto o non conformi ai principi statutari di cui all’art. 2 o che tengano comportamenti contrari ai predetti principi. Non possono altresì, in associazioni affini, ricoprire il ruolo di consigliere ovvero svolgere per conto delle medesime ruoli attivi/militanti. Qualora contravvengano a tale divieto decadono automaticamente dalla carica e devono essere dichiarati esclusi dal Consiglio direttivo nei termini e modi previsti dal presente Statuto.

6. I componenti del Consiglio direttivo possono essere remunerati per l’attività svolta secondo modalità previste con apposita delibera e nei limiti previsti dalla legge. Resta salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

 

Art. 16 – Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) stabilire l’ammontare della quota sociale annuale sulla base delle indicazioni dell’Associazione Nazionale;

f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta ed il bilancio sociale se previsto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

i) deliberare in merito all’esclusione degli associati;

j) eleggere il Presidente, il vice-Presidente e il tesoriere;

k) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non associati;

l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

m) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

n) comminare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 23 del presente Statuto;

o) deliberare, insieme agli altri rappresentanti in accordo con i Consigli Direttivi delle Sezioni Territoriali operanti nella medesima Regione, l'eventuale istituzione del Coordinamento Regionale secondo quanto previsto all'art. 22;

p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

2. In presenza di particolari esigenze territoriali, amministrative e ambientali, il Consiglio direttivo, nell’ambito territoriale della propria associazione, può creare delegazioni periferiche con autonomia operativa, intesa come possibilità di gestire rifugi ed assumere iniziative locali in conformità ai propri programmi. La delegazione è retta da un Delegato, nominato dal Presidente dell’associazione con mandato revocabile. Della creazione e dello scioglimento della delegazione, nonché della nomina o sostituzione del Delegato, il Consiglio direttivo è tenuto ad informare, entro 10 (dieci) giorni, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale.

 

Art. 17 – Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Esso è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o telefax o altro mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e i componenti degli altri organi sociali eventualmente nominati.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

4. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

6. In deroga a quanto previsto nei commi 5 e 6 dell’art. 14, il Consiglio può essere revocato con delibera motivata dell’Assemblea ordinaria assunta, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

8. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

 

Art. 18 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto o di legge;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente Statuto;

e) assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio ai sensi del co. 5 dell’art. 17.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero dei voti ottenuti nell’ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi. In caso di esaurimento dei nominativi dalla lista dei non eletti o di assenza di essa, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del consigliere attraverso la sua nomina nella prima Assemblea ordinaria utile.

3. I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

4. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Art. 19 – Il Presidente e vice-Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i componenti dello stesso, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’associazione, ed in particolare:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;

- previa autorizzazione del Consiglio direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di lasciti testamentari e di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.

4. Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni al vice-Presidente, e/o a uno o più componenti del Consiglio direttivo.

5. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo e gestisce la tenuta dei libri sociali. In assenza della nomina di un Segretario, la tenuta dei libri sociali è attuata dal Consiglio direttivo con le modalità dallo stesso ritenute opportune.

 

Art. 21 – Organo di controllo

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in assenza di essi:

• quando siano occupati in media nell’anno precedente dipendenti in numero uguale o superiore a 2;

• in ogni caso, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, o in assenza di essi qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 22 – Il Coordinamento regionale

1. Possono essere istituiti, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Sezioni territoriali, i Coordinamenti Regionali con la finalità di coordinare l’attività svolta dalle Sezioni Territoriali presenti sul territorio regionale.

2. Il Coordinamento Regionale è istituito con deliberazione del Consiglio direttivo di ciascuna delle Sezioni territoriali costituite sul medesimo territorio regionale.

3. Il Coordinamento Regionale è composto da uno o più coordinatori nominati, a maggioranza di voti, in un'apposita assemblea alla quale partecipa un rappresentante per ciascuna Sezione Territoriale. L'eventuale revoca delle funzioni o lo scioglimento del Coordinamento Regionale è altresì deciso dalla stessa assemblea che lo ha nominato.

4. La delibera di nomina del Coordinamento Regionale individua le modalità e le procedure di azione dello stesso. Ogni responsabilità circa le modalità istitutive ed operative del Coordinamento Regionale resta in carico alle Sezioni Territoriali che ne hanno eletto i componenti.

 

Art. 23 – Provvedimenti disciplinari

1. In caso di violazione da parte degli associati delle norme statutarie e regolamentari o di accertati comportamenti scorretti o pregiudizievoli verso l’associazione o singoli associati, il Presidente, su decisione del Consiglio direttivo, rispettato il principio del contraddittorio con l’interessato, può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. la diffida scritta;

b. la sospensione dall’attività sociale per un periodo da un mese ad un anno.

2. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e decorrono dal giorno successivo alla notifica all'associato a mezzo di raccomandata o strumento equivalente. La decisione espressa deve essere motivata.

3. Nel caso in cui il Presidente ritenga che ricorrano gli estremi per l’adozione in via d’urgenza di un provvedimento disciplinare nei confronti dell’associato, può sospendere quest’ultimo in via cautelare dall’attività sociale. Il provvedimento cautelare deve essere immediatamente comunicato dal Presidente al Consiglio direttivo per i provvedimenti del caso.

4. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all’Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), del presente statuto.

5. L’Assemblea, rispettando il principio del contraddittorio, delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a propria difesa dall’interessato. Qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea può richiedere un parere meramente consultivo e non vincolante al Collegio dei Probiviri nazionale.

 

Art. 24 – Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il registro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

 

Art. 25 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il Patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione vincolato, ove l'associazione richieda la personalità giuridica di diritto privato;

b) dai beni immobili acquistati dall’Associazione;

c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;

d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

2. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:

a) quote sociali

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore;

h) altre entrate espressamente previste dalla legge.

 

Art. 26 – Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 27 – Esercizio sociale

1.L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di marzo dell’anno successivo al quale si riferiscono.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’associazione può redigere il bilancio preventivo.

7. È fatto obbligo di predisporre il bilancio preventivo al superamento di almeno uno dei seguenti parametri:

- entrate pari o superiori a 150.000,00 euro all’anno;

- convenzioni che, nel loro insieme, superino i 50.000 euro/annui;

- numero di dipendenti uguale o maggiore di 2.

8. Al bilancio preventivo, se predisposto, deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

9. La bozza del bilancio preventivo ed il programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

 

Art. 28 – Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio

1. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

 

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.